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Uscire dalla violenza si può

Insieme ad altre donne è più facile

Prima accoglienza e consulenza legale

A tutte le donne che hanno bisogno di aiuto mettiamo a disposizione gratuitamente:

  • Ascolto telefonico
  • Colloqui personali, su appuntamento
  • Consulenza legale
  • Informazioni sui propri diritti (es. interruzione di gravidanza, accesso ai servizi sociali, ecc)

È sempre garantita a tutte le donne riservatezza, segretezza e anonimato.

Tutte le attività sono svolte da donne che coniugano i loro saperi e competenze personali/professionali con una formazione specifica sulla violenza di genere.

Prima Accoglienza

Per prima accoglienza intendiamo un incontro iniziale, durante il quale ci conosceremo, faremo il punto della situazione, delle emergenze, delle tue necessità, sempre nel rispetto dei principi di riservatezza, segretezza e anonimato.

La prima accoglienza è importante anche per capire insieme a te quale sarà il percorso migliore da intraprendere.

Per prendere un appuntamento puoi telefonare al cellulare del Centro Donna L.I.S.A.: 328.6967602 il LUN – MER- GIO-VEN dalle 15:00 alle 19:00 Il MARTEDI’ dalle 9:00 alle 13:00 , oppure al numero fisso: 06 87141661 (segreteria telefonica)

Consulenza legale

Dopo la prima accoglienza, laddove emerga la necessità di parlare con una avvocata, potrai decidere di fissare un appuntamento con la nostra legale, che potrà seguirti nel percorso di una eventuale denuncia per aver subito violenza, che sia essa fisica, psicologica o economica, o per intraprendere il procedimento per la separazione legale, il divorzio o l’affidamento dei figli/e.

La consulenza legale è strettamente legata al percorso di sostegno della donna all’interno del nostro centro.

Ti segnaliamo che la donna vittima di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking (atti persecutori) ha diritto – in base alla sentenza della Corte di Cassazione del 20 marzo 2017 n. 13497 – al gratuito patrocinio.

Ossia che lo Stato si farà carico di tutte le spese indipendentemente dal reddito. Il giudice ha infatti il dovere di accogliere la domanda di fruizione del beneficio per assicurare alle vittime di quei reati un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell’assistenza legale.

Il primo e il terzo mercoledì del mese, dalle 16.30 alle 18.30 puoi incontrare le nostre legali, che si occupano di diritto civile e penale.

La consulenza legale è gratuita.

Le avvocate sono iscritte al Patrocinio a spese dello Stato, che consente, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, di poter beneficiare gratuitamente dell’assistenza legale sia nei procedimenti penali che in quelli civili.

Come fare per:

Patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che consente alle persone che si trovano in determinate condizioni economiche di difendersi o di attivare un giudizio civile, amministrativo o penale chiedendo allo Stato, mediante la richiesta di ammissione al patrocinio, di sostenere le spese legali necessarie.

Condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Reddito annuo imponibile, risultate dall’ultima dichiarazione IRPEF, non superiore a euro 11.528,41. In caso di convivenza con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi annui di ciascun componente il nucleo; tuttavia si tiene conto del solo reddito personale di chi richiede il patrocinio se l’oggetto della causa sono diritti della personalità o nel caso vi siano interessi confliggenti con quelli degli altri familiari (es: se la donna ha un reddito di 5.000,00 Euro l’anno e il coniuge di 7.000,00 Euro, ma la donna vuole intraprendere un giudizio di separazione personale, allora anche se conviventi, essendo i loro interessi in conflitto, nel calcolo del reddito totale non si terrà conto di quello del coniuge).

Ai fini del reddito, non ha rilevanza la dichiarazione sostitutiva unica (ISEE).

ATTENZIONE

Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso anche in deroga ai predetti limiti di reddito per i reati di maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo e mutilazioni genitali

Cosa bisogna fare per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato?

Presentare una domanda, contenente le generalità della richiedente e dei familiari con lei conviventi, i codici

fiscali di tutti. Alla domanda dovrà essere allegata un’autocertificazione attestante le condizioni di reddito richieste ai fini della concessione del beneficio, con la specificazione del reddito complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare.

La domanda, in carta semplice, deve essere presentata:

  • in caso di processo civile, all’Ufficio del Gratuito Patrocinio che ha sede presso l’Ordine degli avvocati del Foro presso cui si dovrà svolgere il procedimento;
  • in caso di processo penale, la richiesta di patrocinio è presentata direttamente, da parte dell’avvocata/o nominata/o, al giudice del processo.

Per la richiesta di patrocinio a spese dello Stato, puoi scaricare la modulistica dal sito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Per qualunque altra informazione di ordine legislativo, ti consigliamo di visitare il portale Normattiva, nel quale ti basta inserire il numero e l’anno del provvedimento normativo, per scaricarne il testo.

Separazione

La separazione presuppone che vi sia un matrimonio, civile o concordatario, oppure, se il matrimonio è stato celebrato all’estero, che il matrimonio sia stato trascritto in Italia. In caso di convivenza (c.d. coppie di fatto) o in assenza di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, per la regolamentazione dei rapporti tra i conviventi, l’affido dei minori, il contributo al mantenimento, la potestà, il collocamento, si procede con le forme del rito dell’affido dei minori.

Sono previsti due diversi tipi di separazione: la separazione consensuale e quella giudiziale, a seconda che vi sia o meno l’accordo dei coniugi su alcune condizioni.

Separazione consensuale

Possono richiedere la separazione consensuale i coniugi che hanno raggiunto un accordo per la separazione, con riguardo:

  • Affidamento dei figli minori e diritto di visita dell’altro coniuge (quando, per quanto tempo ecc.)
  • Assegnazione della casa coniugale familiare
  • Importo dell’assegno di mantenimento in favore sia del coniuge economicamente più debole, che dei figli minori o maggiorenni, purché non economicamente indipendenti

Per la separazione consensuale non è necessaria l’assistenza del legale

Separazione giudiziale

Vi devono ricorrere i coniugi che non hanno raggiunto un accordo tra loro. Spetterà al giudice tentare un accordo. In caso di mancata riconciliazione viene avviato un processo davanti al Giudice.

Per la separazione giudiziale è necessaria l’assistenza del legale

L’avvocata/o provvederà, nell’interesse del coniuge da cui ha ricevuto l’incarico, al deposito di uno scritto (ricorso) contenente le richieste della propria assistita con riguardo:

  • Affidamento dei figli minori e diritto di visita dell’altro coniuge (quando, per quanto tempo ecc.)
  • Assegnazione della casa coniugale familiare
  • Importo dell’assegno di mantenimento in favore sia del coniuge economicamente più debole, che dei figli minori o maggiorenni, purché non economicamente indipendenti

N.B Se ricorrono le condizioni previste dalla legge sul Patrocinio a spese dello Stato è possibile beneficiare del gratuito patrocinio.

Documentazione necessaria per il ricorso per la separazione per la separazione consensuale o giudiziale

La separazione oggi può avvenire di fronte ad un ufficiale di stato civile del comune di residenza o in Tribunale.

In Comune

In Comune la separazione consensuale è possibile solo nel caso in cui i coniugi non abbiano figli in comune minori, maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104.

Nulla osta, invece, l’eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti.

Per la separazione consensuale in Comune, a Roma (questa la pagina del Comune di Roma con le informazioni complete) occorre chiedere un’appuntamento con l’Ufficiale di Stato Civile scaricando, compilando e firmando l’apposita modulistica, cui occorre allegare i documenti richiesti (sono specificati nel modulo).

Il tutto va consegnato all’U.R.P. dell’Anagrafe sito in via Luigi Petroselli n. 50 oppure inviato all’indirizzo di Pec protocollo.anagrafe@pec.comune.roma.it.

Si verrà contattati presso i recapiti indicati, l’indirizzo email nel caso d’invio via posta elettronica, nel giro di una o due settimane con la comunicazione della data e dell’ora dell’appuntamento con l’Ufficiale di Stato Civile, generalmente a circa 2 mesi di distanza dalla data della richiesta.

È necessario versare un diritto fisso di € 16,00 al momento della dichiarazione.

In Tribunale

Si può presentare istanza di separazione consensuale in Tribunale, che ricorrano o meno i termini previsti per la separazione consensuale in Comune, presentando i seguenti allegati:

  • Nota d’iscrizione e ricorso compilato e firmato (vedi Facsimile);
  • Contributo unificato di 43 € apposto sulla nota d’iscrizione
  • Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal comune dove è stato celebrato (o in mancanza un semplice certificato di matrimonio sempre del luogo dove è stato celebrato il matrimonio con riserva di produrre l’estratto il giorno dell’udienza)
  • Certificato di residenza di entrambi i coniugi
  • Certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi oppure certificato cumulativo di ciascuno per residenza e stato di famiglia

I certificati sopra elencati devono essere richiesti in carta semplice.

Sul sito del Tribunale di Roma potete trovare le informazioni aggiornate e l’elenco dei documenti che è necessario presentare. Questo è il facsimile del modulo da compilare e firmare per presentare l’istanza, altrimenti è disponibile presso la cancelleria della sezione del Tribunale competente (a Roma la prima sezione).

Per la separazione giudiziale occorre allegare anche:

  • Copia per controparte della documentazione prodotta (esclusi i certificati anagrafici)
  • La dichiarazione dei redditi relativa agli ultimi tre anni o dichiarazione sostitutiva da richiedere in Municipio.

Questo è l’elenco di tutti i documenti necessari sul sito del Tribunale di Roma.

ATTENZIONE

Tutti i certificati anagrafici richiesti hanno 6 mesi di validità senza la possibilità di nuova convalida apponendo nuova data e firma.

Divorzio

Il divorzio comporta la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il ricorso per chiedere il divorzio si può presentare:

  • in caso di separazione consensuale, trascorsi 6 mesi dall’udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale cui si è presentato il ricorso per la separazione consensuale, sempre che  coniugi non abbiano ripreso la convivenza
  • in caso di separazione giudiziale, trascorso 1 anno dalla prima udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale cui si è presentato il ricorso per la separazione giudiziale, sempre che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza

Il divorzio può essere:

  • congiunto, nel caso in cui ci sia accordo tra i coniugi sul diritto all’abitazione, il mantenimento, l’affidamento dei figli minori e il diritto di visita del coniuge non affidatario
  • giudiziale,  nel caso in cui sia uno dei coniugi a presentare il ricorso e non vi sia accordo dell’altro sui diritti sopra menzionati (abitazione, figli, mantenimento ecc..); si chiede quindi che sia il Tribunale a pronunciarsi sulla regolamentazione definitiva dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi ed i figli

Documentazione necessaria per il ricorso per il divorzio congiunto o giudiziale

  • Copia autentica della separazione verbale + omologa (in caso di separazione consensuale) oppure sentenza con attestazione passaggio in giudicato (in caso di separazione giudiziale)
  • Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal comune dove è stato celebrato
  • Certificato di residenza di entrambi i coniugi
  • Certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi

I certificati sopra elencati devono essere richiesti in carta semplice

Per il divorzio giudiziale occorre allegare anche:

  • Copia per controparte della documentazione prodotta (esclusi i certificati anagrafici)
  • Dichiarazione dei redditi ( o dichiarazione sostitutiva in circoscrizione ) relativa agli ultimi 3 anni

ATTENZIONE

Tutti i certificati anagrafici richiesti hanno 6 mesi di validità senza la possibilità di nuova convalida apponendo nuova data e firma.

Modifiche delle condizioni del divorzio o della separazione

Dopo la separazione consensuale o giudiziale, ovvero dopo il divorzio congiunto o giudiziale, è sempre possibile chiedere all’Autorità Giudiziaria la modifica delle condizioni precedentemente stabilite, quando siano cambiate le situazioni di fatto che le avevano determinate (es: perdita del lavoro proprio o del coniuge, vicende personali dei figli ecc..).